“Aria. Natura istantanea del reato di getto pericoloso di cose”
Eleonora Malavasi,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2016, n. 15, p. 111.
Nota a sentenza Cassazione penale, sezione III, 15 giugno 2016, n. 24817, pres. Amoresano, rel. Gai.
Il reato di getto di cose pericolose ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente; in particolare, la permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo, mentre, con riguardo specifico all’emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse.
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