Approvato in Senato il d.d.l. sullo Smart working
Il 10 maggio 2017 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, introducendo così nell’ordinamento italiano il cd. “smart working” (o lavoro agile), quale “tertium genus” che si colloca tra la tradizionale prestazione di lavoro, interamente svolta in azienda, ed il telelavoro, con l’obiettivo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Secondo le previsioni del legislatore, lo smart working non rappresenterà una nuova tipologia contrattuale, ma costituirà semplicemente una nuova e diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguito in parte all’interno dell’azienda in parte all’esterno, e che verrà disciplinata a seconda dei casi attraverso specifici accordi tra le parti. Il provvedimento chiarisce, però, che il trattamento economico del lavoratore non dovrà essere inferiore a quello applicato ai dipendenti che svolgono le medesime mansioni in azienda, prevedendo esplicitamente gli stessi limiti massimi di orario ed il c.d. “diritto alla disconnessione”. Tra gli aspetti più interessanti della nuova normativa, e che saranno certamente oggetto di discussione e confronto nei prossimi mesi tra i diversi operatori, si segnalano quelli inerenti i temi della salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L’articolo di riferimento (art. 18) infatti prevede che “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”. Il venir meno, infatti e seppur solo in parte, di un luogo di lavoro precisamente individuato sul quale il Datore di Lavoro possa esercitare, in un ambito ben circoscritto, ogni attività connessa alla valutazione dei rischi, richiederà certamente l’introduzione di correttivi alla tradizionale modalità di valutazione del rischio.