“Acque. Immissioni occasionali e modalità di campionamento”
Luciano Butti,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2004, n. 11, p. 77.
Nota a sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 24 marzo 2004, n.14425.
Dopo l’approvazione del D.Lgs. n. 258/2000, non costituiscono più reato o illecito amministrativo – ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999 -le immissioni occasionali che superano i valori tabellari. Per immissioni occasionali, tuttavia, devono intendersi solo le immissioni nel corpo ricettore che non avvengono tramite condotta. Al contrario, gli scarichi propriamente detti (cioè le immissioni tramite condotta) sono soggetti ai limiti tabellari (ed alle relative sanzioni) anche quando non hanno carattere di continuità. L’inosservanza del metodo di campionamento medio previsto dalla legge non esclude che il Giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato possibile prelevare secondo il criterio ordinario. Ove tuttavia manchi una adeguata motivazione tecnica circa la scelta di campionamento istantaneo, la sentenza di condanna basata soltanto su di esso deve essere annullata per difetto di motivazione.