01.02.2005

“Attività siderurgiche e metallurgiche: ridisegnata la disciplina sui rottami”

Federico Peres,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2005, n. 3, p. 20.

Per effetto dei commi 25-26-27-28-29 dell’art. 1, legge n.308/2004, i rottami riutilizzati in attività siderurgiche e metallurgiche non sono rifiuti. Tuttavia, se da un lato il Legislatore, come primo criterio per l’esclusione dal regime sui rifiuti, ha disposto che l’osservanza dell’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 138/2002, convertito nella legge n. 178/2002, nei successivi due requisiti introduce un’interpretazione parzialmente diversa del medesimo concetto e, addirittura, un nuovo presupposto precedentemente non contemplato. Si tratta, rispettivamente, della rispondenza alla definizione di “materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche” e di come sia necessario che il detentore dei rottami non se ne disfi, non abbia deciso e non abbia l’obbligo di disfarsi. Più facile riconoscere, a tutti gli effetti, come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero i rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero.

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