17.06.2008

“Datore, dirigente e preposto: dal TU le nuove definizioni per la qualifica formale”

Marina Zalin,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2008, n. 12, p. 8.

L’art. 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha elencato le definizioni necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso; in particolare, sono presentate le definizioni di datore di lavoro, di dirigente e di preposto. Il D.Lgs. n . 626/1994 aveva già suddiviso gli obblighi inerenti alla protezione e alla prevenzione relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, senza però fornire una definizione precisa, tranne che per il datore di lavoro. In funzione della diversità di competenza e di responsabilità connesse alle diverse qualifiche in base alla carenza legislativa sotto il profilo definitorio, si poneva il problema di determinare, in modo chiaro, i confini delle tre figure, difficoltà spesso superata grazie a interpretazioni giurisprudenziali sulla materia. IL D.Lgs. n. 81/2008 ha posto definitiva chiarezza, distinguendo, agli artt. 18 e 19, rispettivamente, gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, da un lato, e quelli del preposto, dall’altro.

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