02.03.2015

La riforma del sistema fiscale – Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23

Approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.

Con la Legge 11 marzo 2014, n. 23 ( in G.U. n. 59 del 12.03.2014 – vigente al 27.03.2014) il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione del sistema fiscale.
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 24 dicembre il Governo ha approvato lo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” che dovrà ora essere sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per il relativo parere.
Tra i principali punti della riforma sono da segnalare le modifiche concernenti l’istituto dell’abuso del diritto nonché l’aggiornamento del sistema sanzionatorio, in particolare, per quanto concerne il ritardato/omesso versamento di IVA e ritenute.
Sotto il primo profilo, l’abuso del diritto viene definito come “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” .
Per quanto attiene il secondo, l’art. 10 dello schema di decreto legislativo riscrive il relativo art. 10 – ter del D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
In particolare, attuando i principi stabiliti dalla delega fiscale ed al fine di concentrare l’azione penale sulle ipotesi più gravi di frode, la bozza di decreto ha innalzato le soglie di punibilità del reato di omesso versamento dell’IVA dagli attuali 50.000,00 euro a 150.000,00 euro per ogni anno d’imposta.
Ciò comporterà anche – ex art. 2 comma 2 c.p. – la retroattività in mitius della nuova disciplina con conseguente esclusione della punibilità nell’ambito dei procedimenti attualmente pendenti e cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali nelle ipotesi in cui la condanna sia già intervenuta.
Altra novità, riguarda il reato di dichiarazione infedele la cui disciplina è attualmente contenuta all’art. 4 del D. Lgs. 74 del 2000, e riguarda la condotta di chiunque, per evadere le imposte sui redditi o IVA, indica in dichiarazione minori attivi o passivi fittizi.
Ad oggi la norma citata subordina l’applicazione della sanzione penale alla duplice condizione che l’imposta evasa superi i 50.000,00 euro e che il fatturato sottratto all’imposizione sia superiore al 10 % del totale di quello dichiarato (o se comunque sia superiore a due milioni).
La disciplina in divenire mantiene la doppia condizione di punibilità ma eleva le due soglie rispettivamente a 150.000,00 e a 3.000.000,00.
Infine l’art. 13 dello schema di decreto legislativo destinato a modificare i commi 1 e 3 dell’art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede l’estinzione dei reati di cui agli articoli 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione), 10 – bis (Omesso versamento di ritenute certificate), e 10 – ter (Omesso versamento dell’IVA) di cui al citato decreto “se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti di cui al presente decreto sono stati estinti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”.
Per la stima del reale impatto sulla materia dei reati tributari non resta che attendere, pertanto, il varo definitivo dei decreti attuativi della delega fiscale, i cui termini risultano in scadenza – conti alla mano – il 27 marzo prossimo.

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