13.03.2015

Legittimità iscrizione ipoteca su beni del fondo patrimoniale anche per debiti sorti nell’esercizio di attività di impresa

Necessità del legame fattuale tra fatto generatore e bisogni della famiglia. Irrilevanza natura delle obbligazioni.

Cassazione Civile sez. VI Data 24/02/2015 (ud. 04/02/2015, dep.24/02/2015) n. 3738.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha statuito in ordine alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale facendo leva non già sulla natura delle obbligazioni, ma sulla relazione esistente tra il fatto generatore delle stesse ed i bisogni della famiglia. In particolare, la Corte ha sottolineato che anche nel caso in cui il debito sia stato contratto nell’ambito dello svolgimento di un’attività di impresa, ma pur sempre per soddisfare i bisogni della famiglia, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva i beni costituiti nel fondo patrimoniale.
Nel caso di specie, il titolare di un’azienda agricola individuale e la coniuge, terza non debitrice, avevano impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e, pertanto, avrebbe dovuto considerarsi estraneo ai bisogni della famiglia.
La tesi dei ricorrenti trovava pieno accoglimento da parte della Commissione Tributaria regionale che sottolineava proprio la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione si riferiva, in ragione della natura tributaria di essi e della consapevolezza di tale natura da parte dell’agente per la riscossione.
La Corte di Cassazione, invero, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria per aver considerato il debito del contribuente estraneo ai bisogni della famiglia specificando che “Il criterio identificativo dei crediti che possono essere azionati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui “…trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta…””.
Sulla base della suddetta pronuncia, pertanto, l’accertamento della natura del debito per il quale si procede deve avere natura strettamente fattuale; con la specificazione che la semplice circostanza che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa non esclude, per ciò solo, che possa dirsi come effettivamente contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
Conseguentemente, non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.

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