Le nuove depenalizzazioni dei d.lgs 7 e 8 del 15.01.2016: novità in ambiente e sicurezza?
Il 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi (nn. 7 e 8 del 2016) della legge 28 aprile 2014 n. 67, che aveva dato delega al Governo affinché rivedesse il sistema sanzionatorio dei reati di minor allarme sociale in un generale intento di depenalizzazione di alcune fattispecie.
La riforma entrerà in vigore il 6 febbraio 2016 e ne riportiamo in sintesi le previsioni più rilevanti:
DECRETO N. 7 DEL 15.01.2016
- Sono abrogati nel codice penale gli artt. 485 (Falsità in scrittura privata), 486 (Falsità in foglio firmato in bianco), 594 (Ingiuria), 627 (Sottrazione di cose comuni) e 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito). Viene altresì modificato il reato di cui all’art. 635 (Danneggiamento), di cui si dirà in seguito.
Sono di conseguenza adeguati diversi articoli del codice penale che richiamano, per la loro disciplina, gli articoli abrogati: ad es. l’art. 599 (Ritorsione e provocazione) vede una nuova rubricazione in “Provocazione” e l’abrogazione dei commi primo e terzo, relativi alle sole ipotesi – ora non più previste dalla legge come reato – di ingiuria. - Le medesime condotte sopra delineate (precedentemente agli artt. 594, 627, 647 e la condotta di danneggiamento non più penalmente sanzionata) comportano la sanzione pecuniaria civile da euro 100 ad euro 8.000.
- Residua per il Giudice la facoltà di non applicare la sanzione pecuniaria civile ai casi di “ingiuria” commessi in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui o qualora le offese siano reciproche.
- Le condotte di chi fa uso di un atto falso arrecando danno altrui, chi abusa di un foglio firmato in bianco e lo compila cagionando danno altrui, chi fa uso di una scrittura falsa o distrugge una scrittura privata vera arrecando ad altri un danno comportano la sanzione pecuniaria civile da euro 200 ad euro 12.000.
La medesima sanzione è inflitta a chiunque offenda l’onore o il decoro altrui attribuendo un fatto determinato o in presenza di più persone.
Sotto il profilo procedurale va evidenziato che la competenza è attribuita al Giudice civile chiamato a decidere dell’azione di risarcimento del danno: in caso di condanna potrà altresì comminare le sanzioni amministrative civili previste dal presente decreto.
Il nuovo decreto si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, con il limite della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili; in caso di procedimenti penali per i reati depenalizzati che siano stati definiti in giudicato occorrerà una pronuncia del Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p.
Una lente di ingrandimento va posta sulla modifica dell’art. 635 c.p., che punisce il danneggiamento.
Originariamente la condotta di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere – in tutto o in parte – inservibili cose mobili o immobili altrui era punita con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa fino ad euro 309, su querela della persona offesa.
Il secondo comma dell’art. 635 prevedeva, invece, diverse fattispecie aggravate di danneggiamento per le quali si poteva procedere d’ufficio, punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
La riforma modifica sensibilmente la punibilità delle condotte: non costituisce più reato, ma viene previsto, in via residuale (al di fuori dei casi previsti dagli artt. 635…), come illecito amministrativo.
Continuano ad integrare reato tutte le condotte aggravate precedentemente previste dall’art. 635, comma 2, c.p.
Il nuovo “primo comma”, infatti, prevede la punibilità dei danneggiamenti commessi in tre diverse situazioni o modalità:
a) Con violenza alla persona o con minaccia
b) In occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (il vecchio 635, comma 2 n. 2, si limitava ai casi di serrata o sciopero)
c) In occasione del delitto di cui all’art. 331 c.p. (Interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità).
Tali situazioni e modalità erano già previste, come aggravanti, ai nn. 1-2 dell’art. 635 cpv. c.p., mentre ora costituiscono l’ipotesi ordinaria di danneggiamento.
Le altre aggravanti, dapprima previste ai nn. 3-4-5-5bis dell’art. 635 cpv. c.p., sono rimaste (con numerazione evidentemente differente) quali fattispecie autonome di reato, punite anch’esse con pena detentiva da 6 mesi a 3 anni di reclusione.
In sintesi, il danneggiamento “semplice” viene depenalizzato e le precedenti forme aggravate, che comportavano una pena più elevata, costituiscono oggi le uniche condotte per le quali residua una sanzione penale.
DECRETO N. 8 DEL 15.01.2016
- Non costituiscono reato e sono soggetti alla sola sanzione amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali sono previste la sola pena dell’ammenda o della multa: la disposizione non si applica, tuttavia, ai reati contenuti nel codice penale ed a quelli compresi nell’Allegato al Decreto Legislativo, che continuano ad esistere nelle loro forme preesistenti.
- Se multa o ammenda non sono superiori nel massimo a 5.000 euro: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 10.000.
- Se multa o ammenda non sono superiori nel massimo a 20.000 euro: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 30.000.
- Se multa o ammenda sono superiori nel massimo a 20.000 euro: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 50.000.
- Se multa o ammenda sono proporzionali: sanzione amministrativa pari all’ammontare dell’ammenda o della multa, ma non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.
- Sono altresì depenalizzati, all’interno del codice penale, i reati previsti agli artt. 527, 528, 652, 661, 668, 726, per i quali vengono disposte autonome cornici edittali per la sanzione pecuniaria.
Sotto il profilo procedurale la competenza all’irrogazione delle sanzioni è attribuita alle Autorità Amministrative già competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative previste dalle medesime leggi; in caso di mancata previsione è competente l’autorità individuata ai sensi dell’art. 17 L. 689/1981.
Per le depenalizzazione di alcuni reati previsti nel codice penale (artt. 527, 528, 652, 661, 668, 726) la competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta al Prefetto.
È altresì previsto che le disposizioni del nuovo decreto si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del medesimo, sempre che il procedimento penale non sia stato definito in modo irrevocabile; in tal caso, invece, dovrà essere il Giudice dell’esecuzione a pronunciarsi ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p.
Sotto il profilo applicativo è senz’altro interessante valutare le “esclusioni” previste dall’Allegato 1, per le quali non vi sarà depenalizzazione ancorché i reati ivi contenuti siano puniti con la sola pena pecuniaria dell’ammenda o della multa.
In particolare – tra le varie materie e leggi indicate – l’Allegato esclude la depenalizzazione in materia di edilizia ed urbanistica (d.P.R. 380/01, L. 64/1974, L. 1086/1971), ambiente, territorio e paesaggio (D. Lgs. 152/2006), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), armi ed esplosivi (L. 110/1975) e proprietà intellettuale e industriale (L. 633/1941).
Queste normative, di immediata rilevanza a livello imprenditoriale ed aziendale, conservano la loro vigenza ed i reati ivi contenuti continuano ad essere punibili anche in presenza di sola pena di multa o ammenda. Nessun particolare effetto di depenalizzazione può pertanto essere ritenuto direttamente applicabile ai rischi connessi all’attività imprenditoriale, soprattutto sul piano ambientale e di sicurezza sul lavoro.