19.10.2016

Il Consiglio di Stato annulla il provvedimento del GSE con cui era stata disposta la decadenza degli incentivi economici (TEE) riconosciuti ai sensi del D.M. 5 settembre 2011

Con sentenza n. 7589 del 2015 il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal gestore di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, nei confronti del quale il GSE aveva disposto l’annullamento del riconoscimento di alcune unità produttive dell’impianto come cogenerative ad alto rendimento. Il GSE aveva inoltre richiesto alla Società di restituire i TEE – titoli di efficienza energetica- maturati ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, relativi alle unità produttive oggetto del provvedimento. Avverso la sentenza la Società ha proposto appello. Con la sentenza n. 4094/2016, il Consiglio di Stato ha rilevato come, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, in caso di contestazione del semplice malfunzionamento dei sistemi di misurazione, l’operatore sia invitato ad intervenire sul ripristino del funzionamento dei misuratori o dell’impianto stesso, con la sola sospensione delle incentivazioni per il periodo interessato dall’adeguamento. Ciò non comporta però l’annullamento dei benefici ottenuti nei periodi in cui tali alterazioni hanno prodotto effetti. L’annullamento dei TEE già riconosciuti è, infatti, possibile solo ove siano state accertate difformità tra quanto dichiarato dal gestore e la situazione reale dell’unità produttiva di cogenerazione.

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