06.12.2016

“L’estinzione delle contravvenzioni ambientali: linee guida di enti e procure sul nuovo meccanismo dell’art. 318-bis T.U.A.”

Luciano Butti,
J. Perina,
Bea – Il bollettino degli esperti ambientali, Elpo Edizioni, 2016, n. 4, p. 72.

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice penale una disciplina organica dei reati contro l’ambiente, i c.d. ecoreati. L’intento del legislatore era quello di elevare la protezione normativa del bene “ambiente”, soprattutto con la fondamentale introduzione dei nuovi delitti di inquinamento (art. 452-bis) e disastro ambientale (art. 452-quater). A fianco delle nuove norme resta ancora in vigore il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale, perlopiù di natura contravvenzionale. I reati contro l’ambiente conoscono pertanto un doppio binario sanzionatorio: quelli più gravi – sotto forma di delitti, per i quali è essenziale l’esistenza di un danno – sono puniti dalla nuova normativa, mentre i reati di minore rilevanza restano puniti dal T.U.A. come contravvenzioni, per le quali è sufficiente l’esistenza di un pericolo. La riforma del 2015 ha introdotto anche una nuova Parte VI-bis nel D.Lgs. 152/2006 volta a disciplinare l’estinzione delle contravvenzioni che non abbiano cagionato un pericolo per l’ambiente circostante, sulla falsariga di quanto già previsto dal D.Ls. 758/1194 per la materia antinfortunistica.

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