DM 14 novembre 2016 sulle acque destinate al consumo umano
Con il D.M. 14.11.2016 (in GU 16 gennaio 2017, n. 12) è stato modificato il d.lg. n. 31/2001, relativo alle acque destinate al consumo umano. In particolare, è stato modificato l’allegato I («Parametri e valori di parametro») Parte B, tabella «Parametri chimici», nella quale è stato aggiunto il parametro Cromo esavalente con un valore di parametro pari a 10 µg/l. Nella medesima tabella è stata poi inserita anche la Nota 12, in forza della quale la ricerca del nuovo parametro deve essere effettuata quando il valore supera il valore di 10 µg/l. La modifica è stata disposta alla luce del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 14 giugno 2016, con il quale il valore provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l è stato determinato in applicazione del principio di precauzione. Si ricorda che il d.lg. n. 152/2006 prevede per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le acque sotterranee una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio. Ai sensi dell’art. 2, il D.M. 14.11.2016 entrerà vigore il 15 luglio 2017, vale a dire 180 giorni dalla data di pubblicazione in GU.