21.03.2017

La sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2017 ha dichiarato legittima la riduzione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 26 D.L. n. 91/2014

Corte Costituzionale, 24 gennaio 2017, n. 16

Con la sentenza n. 16/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio in relazione all’art. 26, D.L. n. 91/2014, commi 2 e 3 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116). Tale disposizione, in particolare, ha dettato una disciplina volta a “rimodulare” – in senso peggiorativo per gli operatori – gli incentivi percepiti dai titolari degli impianti fotovoltaici aventi potenza superiore ai 200 kW. Secondo il TAR, la norma avrebbe inciso ingiustificatamente le posizioni di vantaggio consolidate e leso il legittimo affidamento dei fruitori degli incentivi. Di diverso avviso la Corte Costituzionale. Nell’opinione della Consulta, infatti, l’art. 26, D.L. n. 91/2014 non è intervenuto in modo irrazionale ed arbitrario, tale da ledere il principio dell’affidamento. Al contrario, la norma risponde all’esigenza di favorire una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili e di pervenire ad una più equa distribuzione degli oneri tariffari tra le diverse categorie di consumatori elettrici. Peraltro, le specifiche modalità di attuazione della rimodulazione degli incentivi sono tali da garantire, comunque, l’equa remunerazione dell’investimento. In questo senso, le disposizioni dell’art. 26 operano un equo bilanciamento tra interessi contrapposti. Nemmeno la norma nemmeno può essere criticata per essere «improvvisa ed imprevedibile». Richiamando la giurisprudenza europea, la Corte evidenzia, infatti, che l’operatore economico «prudente ed accorto» ben avrebbe potuto prevedere una tale evoluzione normativa.

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