05.10.2017

Registro telematico del vino: obbligo di tenuta e applicazione delle relative sanzioni

La tenuta del registro telematico del vino quale unico registro che accorpa i “vecchi” registri cartacei di cantina e nel quale annotare tutte le operazioni (entrate, trasformazioni, pratiche enologiche, …) è obbligatorio dal 1.1.2017. Soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico sono, ai sensi del DM 20.3.2015, le “persone fisiche, giuridiche e le associazioni che, per l’esercizio della loro attività professionale o ai fini commerciali detengono un prodotto vitivinicolo”. Quanto all’aspetto sanzionatorio connesso alla omessa o irregolare tenuta del registro telematico (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 15.000 ex art. 78 co. 4 l. n. 238/2016) era previsto un “periodo di accompagnamento” – terminato il 30.6.2017 – durante il quale alle cantine che ancora non avevano introdotto la gestione telematica era riconosciuta la possibilità di tenere la corrispondente documentazione cartacea, da esibire in caso di controlli, evitando così l’applicazione delle sanzioni. Con la fine del periodo di accompagnamento, dal 1.1.2017 gli organi ispettivi hanno iniziato ad effettuare verifiche sulla corretta tenuta del registro telematico da parte dei soggetti obbligati, con applicazione delle sanzioni previste. In ottemperanza a quanto stabilito dall’ICQR con circ. 717 del 28.6.2017, gli organi di controllo inizialmente indirizzeranno le proprie attività “principalmente sulla sostanza delle situazioni di giacenza fisica delle cantine”. Verosimilmente, l’applicazione del nuovo sistema sarà gestita mediante ricorso alla diffida, strumento introdotto dal d.l. n. 91/2014, cd. “Campolibero”.

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