“Le responsabilità civili connesse alla contaminazione del sito”
Federico Peres,
Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2001, n. 5 p. 27
Le prime pronunce della giurisprudenza hanno escluso la legittimità di un ordine di bonifica impartito al proprietario del sito inquinato, laddove questi non sia stato individuato come l’effettivo responsabile della contaminazione. E’ necessario coordinare questo orientamento con quanto disposto dall’art. 17, commi 10 e 11 del decreto “Ronchi”, che attribuiscono agli interventi di bonifica il carattere di onere reale e riconoscono al credito relativo alle spese sostenute per realizzarli il privilegio speciale immobiliare.
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