27.04.2010

“Acque. Disciplina degli scarichi: con la legge n.36/2010 nuovi profili sanzionatori”

Marina Zalin, M. Chilosi
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2010, n. 8, p. 92

La legge 25 febbraio 2010, n.36. modifica l’articolo 137, comma 5, D.Lgs. n.152/2006, stabilendo che, nell’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali e urbane, il superamento dei limiti tabellari, riferiti a sostanze non pericolose, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Le conseguenze processuali della modifica normativa configurano, nel caso in cui sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna penale, la revoca della condanna; nel caso in cui il processo penale debba ancora concludersi, invece, si prevede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è più ritenuto reato o l’annullamento della condanna. Per quanto riguarda l’applicabilità o meno della sanzione amministrativa ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge di depenalizzazione, restano ancora numerosi dubbi da chiarire.

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