Il T.A.R. Pescara interviene in tema di onere della prova e responsabilità ambientale dei gruppi societari
Con la sentenza 30 aprile 2014 n. 204 il T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha ribadito che nel diritto processuale amministrativo, quanto all’onere della prova, vige il principio del “più probabile che non”; sulla base di tale criterio, ha individuato i responsabili della contaminazione «in coloro che hanno gestito tali impianti nel periodo antecedente a quello in cui gli inquinanti hanno iniziato ad essere rilevati». Verificato poi che le Società che si sono succedute nell’area prima della scoperta dell’inquinamento sono riconducibili al medesimo gruppo societario, il Collegio, accogliendo la concezione sostanzialistica d’impresa e fatto proprio il principio dell’unicità economica del gruppo, ha ritenuto legittimo «allocare l’obbligo di bonifica su chi per lungo tempo si è giovato di tali attività realizzate anche mediante società operative».