23.05.2017

La Cassazione penale torna sull’ecoreato di inquinamento ambientale

Nella sentenza 30 marzo 2017, n. 15866, la Corte Suprema si è pronunciata in relazione allo sversamento di reflui da parte di un depuratore siciliano in un vallone con conseguente compromissione ambientale dell’area. Rispetto alle precedenti pronunce, nelle quali la Corte aveva già proposto un’interpretazione estesa del canone dell’abusività della condotta, nel caso di specie, dopo aver accertato la mancata autorizzazione dell’impianto, la Cassazione ha ulteriormente ampliato il concetto: si configura infatti abusivo anche il superamento dei valori “consigliati” di azoto ammoniacale e di Escherichia Coli, per i quali «le tabelle 3 e 4 di cui all’allegato V alla parte terza del Dlgs n. 152 del 2006, prevedono che in caso di autorizzazione allo scarico dell’impianto per il trattamento di acque reflue urbane deve essere fissato il limite ritenuto più opportuno, consigliando comunque un limite non superiore a 5.000 UFC/100mL. In mancanza di indicazioni specifiche nell’autorizzazione, il superamento di detto limite, ancorché “consigliato” e penalmente ed amministrativamente irrilevante, qualifica come “abusiva” la condotta che abbia cagionato l’inquinamento delle acque ai sensi dell’articolo 452bis, Codice di procedura penale».

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