La CGUE interviene sulla VIA “postuma”
Con sentenza del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/2016 e C-197/2016) la Corte di Giustizia si è pronunciata sul dibattuto tema della Via “postuma”. La pronuncia interviene a seguito di domanda pregiudiziale sollevata da parte del TAR Marche (ordinanza n. 185 del 22 marzo 2016), nell’ambito di due giudizi aventi ad oggetto la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biogas.
La Corte ha stabilito che nei casi di omissione della valutazione di impatto ambientale, la normativa europea, “da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché:
•le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e
•la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.”
Pur enfatizzando il carattere preventivo della VIA, la Corte dunque ammette che in ipotesi eccezionali possa essere effettuata una valutazione successiva a titolo di “regolarizzazione”, a patto però che ciò non costituisca strumento di elusione delle norme UE e che vengano in ogni caso valutati gli impatti complessivi dell’opera, sin dal momento della sua realizzazione. Un tale orientamento si pone, peraltro, in continuità con un approccio già adottato in Italia in diversi contesti regionali, dove è già è stata introdotta la possibilità di effettuare valutazioni di VIA “postuma”.