Sentenza Corte di Cassazione 4 marzo 2014, n. 10265
Si tratta di una ulteriore decisione restrittiva e rigida della Cassazione in tema di Decreto “231”. In sostanza la Corte afferma che – se l’azienda ha tratto vantaggio dal reato del dipendente – la stessa azienda è comunque responsabile sulla base del D.lgs. 231/2001. Tale responsabilità non viene meno se manca la prova che l’autore del reato abbia voluto perseguire – insieme al proprio – anche l’interesse dell’Ente. In altre parole, la responsabilità della società sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l’autore del reato abbia oggettivamente realizzato anche il vantaggio dell’Ente.
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