02.02.2015

Sentenza Cassazione penale sez. III del 06/11/2014 n. 49214. Crisi finanziaria dell’azienda e obbligo tributario

Con la sentenza in esame la Suprema Corte si è pronunciata in ordine al delitto di cui all’art. 10 bis D. lgs. 74/2000 “omesso versamento di ritenute certificate”, annullando la sentenza di assoluzione dell’imputato per difetto dell’elemento soggettivo del dolo.
La Corte, infatti, non ha ritenuto rilevante ai fini di esclusione dell’elemento soggettivo, la situazione di grave crisi finanziaria che aveva colpito la società di cui era stato legale rappresentante l’imputato negli anni 2008 e 2009.
Con questa sentenza in sostanza la Cassazione ribadisce un principio già espresso con riguardo alla simile fattispecie di cui all’art. 10 ter del d. lgs. citato (omesso versamento IVA in base alle risultanze della dichiarazione annuale sent. n. 10813 cass. pen. sez. III data 06/02/2014 (ud. 06/02/2014, dep.06/03/2014): la crisi di liquidità per assurgere a circostanza idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato (dolo generico) o ad integrare l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria, è soggetta agli oneri di allegazione.
Ciò significa per la difesa la necessità di provare l’aspetto della non attribuibilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l’azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario).
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non assolto, con la mera allegazione dei bilanci attestanti lo stato di crisi, l’onere probatorio in capo alla difesa. Per tale ragione ha annullato la sentenza con rinvio al Giudice di merito.

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