13.04.2015

Reato di omesso versamento IVA ex art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000 e ss. mod.

Cassazione penale del 21.1.15 (dep. 12.3.15) n. 10503. Momento consumativo e rilevanza soggettiva della crisi di liquidità aziendale.

La sentenza n. 10503 del 2015 è stata pronunciata in relazione alla contestazione di omesso versamento IVA in riferimento all’anno di imposta 2005.
Tale fattispecie di reato è stata introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, inserito con il D.L. 4 luglio del 2006, art. 35, comma 7, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto del 2006, in vigore dal 4 luglio.
Tale norma punisce, con la sanzione prevista dall’art. 10 bis per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate, la condotta di chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, fissato dalla L. n. 405 del 1990, art. 6, comma 2, al 27 dicembre.
Con la sentenza in esame la Cassazione si è espressa, dunque, in punto di momento consumativo del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto nonché in ordine alle condizioni in presenza delle quali può essere pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza dell’elemento soggettivo a causa di crisi di liquidità di una azienda.
Sotto il primo profilo la Corte ha statuito come il reato in esame si consumi alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo e, quindi, nel caso di specie non si sia presentata alcuna problematica tantomeno di illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza e colpevolezza. Per la consumazione del reato non è sufficiente, ad avviso della Corte, un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alla scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Quindi, nel caso di specie, ancorché entrato in vigore il 4 luglio 2006, il nuovo reato di omesso versamento IVA oggetto di dichiarazione annuale 2005, si è consumato soltanto il 27 dicembre 2006 ed il contribuente ha avuto a disposizione tutto il tempo sufficiente per provvedere all’adempimento dell’obbligazione tributaria.
Chiarito tale profilo, la Corte esclude nel caso di specie che la situazione di crisi e di illiquidità dedotta dall’imputato sia idonea ad elidere l’elemento soggettivo del reato.
Il reato di omesso versamento IVA è un delitto punito a titolo di dolo generico, essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all’erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, e che le somme oggetto di versamento superino la soglia di Euro cinquantamila, soglia che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore.
La corte, pur non escludendo l’idoneità in astratto della circostanza della crisi di liquidità ad escludere il dolo del reato, ha precisato che tale circostanza deve essere oggetto di allegazione e di prova, che dovrà investire non solo l’aspetto della non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non possa essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.
Onere probatorio che nel caso di specie non era per l’appunto stato soddisfatto con il conseguente rigetto del ricorso e conferma della sentenza di condanna.

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