27.04.2015

Reato di sottrazione fraudolenta di imposte e sequestro per equivalente

(Cassazione penale sez. IV Data:24/02/2015 ( ud. 24/02/2015 , dep.01/04/2015 ). Necessità di determinazione dell’effettivo profitto del reato.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata – censurando la pronuncia del Giudice di prime cure sul punto – in relazione all’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta di imposte di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 e ai presupposti (in particolare con riguardo al fumus commissi delicti) per disporre il sequestro preventivo per equivalente ex artt. 321 c.p.p., 322 ter c.p. e 143 comma 1 L. 244/2007.
Secondo la Corte di Cassazione, il giudice del merito, ai fini dell’accertamento del fumus del reato, avrebbe dovuto verificare l’ammontare della somma di danaro sottratta all’eventuale azione esecutiva dell’Erario, ossia se si fosse determinata una diminuzione patrimoniale che avrebbe potuto impedire il soddisfacimento della pretesa erariale, con conseguente profitto dell’agente.
E’ stato chiarito, infatti, con riguardo al reato di sottrazione fraudolenta di imposte, che per l’integrazione dell’illecito, è necessaria la verifica dell’effettiva realizzazione del fittizio depauperamento patrimoniale strumentale alla frustrazione della soddisfazione delle pretese erariale.
Inoltre, con riguardo ai presupposti per disporre il sequestro per equivalente in materia tributaria, la Corte ha ribadito l’insufficienza a tal fine della sola verifica in ordine all’astratta configurabilità del reato e la necessità di individuare, altresì, un “prezzo” o un “profitto” (quest’ultimo rappresentato dalla riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio sul quale il fisco ha diritto di soddisfarsi).
Da qui la necessità di determinare l’effettivo profitto del reato e quindi, di procedere, anche in sede di sequestro, alla valutazione dell’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto, esigenze che hanno condotto la Corte ad annullare l’ordinanza cautelare con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Contributo a cura dell’avv. Barbara Stefanelli

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