26.05.2015

REGIME SANZIONATORIO DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA (ART. 10 TER D. LGS. 74/2000) PER I FATTI COMMESSI SINO AL 17.09.2011 ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 80 DEL 7 APRILE 2014.

Con la sentenza n. 80/2014 del 7 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui – con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38”.
La sentenza in esame ha accolto la questione di costituzionalità del medesimo art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all’art. 3 Cost. sollevata, con ordinanza del 17 settembre 2013 dal giudice del Tribunale di Bergamo, nella parte in cui prevede una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite, rispettivamente per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 138 del 2011.

Il processo penale del quale era stato investito il Giudice a quo era stato promosso nei confronti di una persona imputata del delitto in esame per non aver versato, nel termine stabilito, l’IVA risultante dalla dichiarazione per l’anno 2008, pari ad euro 87.475, quanto alla prima società, e ad euro 58.431 quanto alla seconda delle quali era legale rappresentante.
Il dubbio relativo alla legittimità costituzionale della norma e sollevato dal Tribunale di Bergamo aveva ad oggetto:
– l’ingiustificato trattamento deteriore della norma denunciata ovvero dell’art. 10 ter (omesso versamento dell’IVA nel termine previsto) rispetto a quello prefigurato per i più gravi illeciti di cui agli artt. 4 (infedele dichiarazione) e 5 (omessa presentazione) del medesimo decreto legislativo fino alle modifiche apportate dalla legge n. 148/2011 (intervento con il quale il Legislatore ha superato le problematiche ravvisate e di cui si discute pro futuro).
– ed il conseguente paradosso, nel caso sub judice, connesso alla sussistenza di tale apparato sanzionatorio atteso come se, se l’imputato, quale legale rappresentante della seconda delle due società, in luogo di presentare regolarmente la dichiarazione IVA e non versare l’imposta dovuta in base ad essa (euro 58.431), avesse omesso di presentare la relativa dichiarazione, non si sarebbe reso responsabile di alcun reato, non risultando superata la soglia di punibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Nell’accogliere il ricorso la Corte ha evidenziato come l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, che delinea il reato di «omesso versamento di IVA» ( introdotto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), sia il risultato del processo di parziale revisione della strategia politico-criminale sottesa alla riforma penale tributaria realizzata dal d.lgs. n. 74 del 2000, strategia consistente nella focalizzazione dell’intervento repressivo preminentemente sulla fase dell’“autoaccertamento” del debito di imposta, ossia della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
La norma incriminatrice in esame mira a colpire, dunque, i fenomeni di evasione che si realizzino nella fase successiva a quella di determinazione della base imponibile vale a dire, nella fase di riscossione dell’imposta.
Non vi è dubbio, peraltro, come ribadito dalla Corte che l’omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscano illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell’attitudine lesiva degli interessi del fisco, rispetto all’omesso versamento dell’IVA.
Solo ai primi due illeciti è connessa, infatti, una condotta più “insidiosa” per l’amministrazione finanziaria – in quanto idonea ad ostacolare l’accertamento dell’evasione (e, nel secondo caso, a celare la stessa esistenza di un soggetto di imposta).
Alla condotta omissiva del contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione, non versa l’imposta da lui stesso autoliquidata (omissione che può essere dovuta alle più varie ragioni, anche indipendenti da uno specifico intento evasivo, essendo il delitto di cui all’art. 10-ter a dolo generico) segue, al contrario, una facilitazione nell’accertamento per l’amministrazione finanziaria alla quale l’inadempienza tributaria risulterà palese e immediatamente percepibile.

Ciò detto, é proprio nel richiamo operato dalla norma incriminatrice in esame all’art. 10 bis del cd. Lgs. 74/2000 – al fine di individuare il trattamento sanzionatorio (reclusione da sei mesi a due anni) nonché la soglia quantitativa di punibilità stabilita dalla disposizione richiamata per l’omesso versamento di ritenute («nei limiti ivi previsti») ovvero in misura superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta – che si manifesta in tutta la sua evidenza il difetto di coordinamento denunciato.
Difetto dal quale derivano le “incongruenze e disparità” nei trattamenti sanzionatorie del delitto in esame e di quelli di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) che, per la loro manifesta irragionevolezza, rendono censurabile l’esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in materia di configurazione delle fattispecie astratte di reato.

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