07.07.2015

Omesso versamento delle ritenute certificate e ne bis in idem

Cass. pen. 11 febbraio 2015 (dep. 11 maggio 2015) n. 19334.

Con sentenza 19334/2015 la Cassazione ha affrontato la problematica relativa al ne bis in idem in materia tributaria.
Il ricorrente infatti impugnava la decisione di condanna pronunciata in riferimento al reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 74/2000 per l’omesso versamento delle ritenute certificate nonostante, prima dell’avvio del procedimento penale, l’imputato fosse stato già sanzionato in sede amministrativa sostanzialmente per il medesimo fatto con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem sancito dall’art. 649 c.p.p.
Forte della sentenza della Corte e.d.u. Grande Stevens c. Italia 4/03/2014 e Nikanen c. Finlandia 20/05/2014, il ricorrente affermava la natura sostanzialmente penalistica anche della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 d.lgs. 471/97 (tenuto conto del suo ammontare pari al 30 % dell’importo evaso) e l’identità dell’omissione contestata in sede amministrativa e penale (ancorché nel primo caso rilevi già solo l’omesso versamento parziale delle ritenute).
Nel rigettare il ricorso per ragioni sia processuali che sostanziali, la Cassazione afferma in primo luogo che la questione della presunta violazione del ne bis in idem sostanziale implica una verifica di merito preclusa in sede di legittimità con ciò aderendo ad uno dei due orientamenti formatisi sul punto.
La Cassazione, peraltro, chiarisce che anche ove avesse aderito al contrario filone interpretativo, avrebbe rigettato il ricorso non avendo il ricorrente fornito la prova della definitività del’accertamento tributario ossia quella dell’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa imposta.
Sotto il profilo di merito, infine, la Suprema Corte, richiamando quanto affermato dalle SSUU con la sentenza del 17.12.13 sez. I n. 19915, afferma che tra l’illecito di cui all’art. 13 d.lgs. 471/97 – che punisce l’omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili – e quello di cui all’art. 10 bis d.lgs. 74/2000 – in materia di mancato versamento per un ammontare superiore ad euro 50.000 delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale- vi sarebbe un rapporto di progressione e non specialità.
La Cassazione in ogni caso sembra prendere atto dell’orientamento della Corte e.d.u. secondo cui ciò che rileva al fine di verificare la violazione del divieto di ne bis in idem sarebbe l’identità materiale e naturalistica dei fatti oggetto di esame, non assumendo invece alcun rilievo la descrizione della fattispecie incriminatrice.
Pur ricordando che il percorso astrattamente percorribile per far valere il diritto sovranazionale sarebbe quello di porre la questione di legittimità alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 117 c. 1 Cost. (in relazione all’art. 4 Prot. 7 CEDU), la Corte ne ribadisce la non praticabilità in concreto per le ragioni processuali anzidette.

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