03.08.2015

Novità in arrivo per il diritto penale tributario: i tratti essenziali della proposta di decreto attuativo della Delega Fiscale

Interessanti novità sul fronte del diritto penale tributario, che potrebbe conoscere nei prossimi mesi una radicale trasformazione in grado di incidere in modo attivo anche sui processi in corso.
La legge n. 23 dell’11 marzo 2014 aveva delegato il Governo a presentare diversi decreti attuativi di riforma del sistema fiscale attualmente vigente, al fine di portare ad equità e revisionare l’intero impianto di accertamento e sanzione in materia tributaria.
L’art. 8 della citata legge, in particolare, esprimeva i confini applicativi della delega per quanto concerne le revisioni al sistema sanzionatorio penale, contenuto nel D. Lgs. 74/2000.
Le linee guida della delega prevedevano una riforma globale improntata ai principi di predeterminazione della pena e di proporzionalità, con attenzione alla revisione delle soglie di punibilità, limite quantitativo al cui superamento corrisponde l’irrogazione della sanzione penale.
L’esperienza della crisi economica e della ormai costante prospettazione difensiva di diverse tesi relative all’impossibilità assoluta di far fronte al debito tributario e/o previdenziale da parte dell’imprenditore ha indotto il Legislatore a rivedere il sistema penale.
Accadeva infatti sovente che l’omissione di IVA, nell’ipotesi più frequente, venisse giustificata con la totale mancanza di liquidità dovuta alla crisi economica e che il mancato assolvimento dell’onere fosse dovuto a stato di necessità, correlato spesso ad impossibilità di ottenere credito da banche o facendovi fronte con l’uso di risorse personali.

Il Governo ha presentato lo Schema di decreto legislativo n. 183, annunciandolo all’Assemblea il 30 giugno 2015 e destinandolo alle discussioni alle Commissioni Giustizia, Finanze e Bilancio: attualmente lo stesso è in fase di esame.
Va ricordato, peraltro, che la legge-delega è già stata oggetto di una proroga e che l’intenzione del Governo è quella di procedere con speditezza all’approvazione di quanto elaborato.
Vediamo, in sintesi, le novità più rilevanti in materia di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D. Lgs. 74/2000), di omesso versamento IVA (art. 10-ter D. Lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), per le quali l’effetto potrebbe essere immediato.

Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)
La soglia di punibilità è elevata da euro 50.000 a 150.000 e si chiarisce che le ritenute omesse possono essere “dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”.

Omesso versamento IVA (art. 10-ter)
Prima raccordato all’art. 10-bis, con scarsa valenza definitoria ed un comodo rinvio, la nuova formulazione punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni “chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta”. Di particolare rilievo è la volontà definitoria della fattispecie, peraltro immutata nella sua descrizione, con l’innalzamento della soglia di punibilità da 50.000 euro ad una prima ipotesi di 150.000 ed infine all’ultima versione che si attesta a 250.000 euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater)
Anche in questo caso è eliminato il rimando all’art. 10-bis ed il Legislatore fa uno sforzo definitorio per punire l’indebita compensazione di debiti tributari con crediti non spettanti ovvero inesistenti.
La soglia di punibilità resta immutata sul valore di 50.000 euro, ma si introduce una differenziazione tra la “non spettanza” e l’”inesistenza” dei crediti compensati: nel primo caso resta la cornice edittale di reclusione tra 6 mesi e 2 anni, mentre nel secondo sarà tra 1 anno e 6 mesi e 6 anni.

Il nuovo art. 13 introduce poi una speciale causa di non punibilità per i reati sopra indicati, escludendo però l’indebita compensazione con crediti inesistenti – ritenuta di maggior disvalore -, per chiunque paghi integralmente il debito tributario con sanzioni ed interessi (anche in seguito a procedure conciliative, adesione all’accertamento e ravvedimento operoso) prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.
È evidente l’intenzione del Legislatore di deflazionare il carico dei Tribunali, creando ancora una volta “ponti d’oro” per quanti vorranno regolarizzare la propria posizione ed evitare il processo penale con le relative sanzioni.

Particolarmente rilevante sarà, in caso di emanazione del decreto attuativo della delega, l’effetto per i processi in corso per i reati sopra indicati, che ne subiranno una forte eco.
In forza della successione di leggi penali più favorevoli al reo, prevista dall’art. 2 comma 4 c.p., i procedimenti penali per omesso versamento di ritenute certificate (con ammontare tra i 50.000 ed i 150.000 euro) e per omesso versamento IVA (con ammontare tra i 50.000 ed i 250.000 euro) conosceranno una immediata sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Parallelamente, tuttavia, per l’indebita compensazione di crediti inesistenti – ora punita più severamente della compensazione di crediti non spettanti – non si potrà avere il medesimo effetto, dal momento che la nuova normativa comporta conseguenze più deteriori al reo: ne consegue che per ambedue i casi, se commessi anteriormente all’emanazione del decreto legislativo, continuerà ad aversi una cornice edittale di reclusione da 6 mesi a 2 anni.

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