Natura permanente del reato di occultamento di scritture contabili di cui all’art. 10 del D.Lgs. 74/2000 e determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione
Nota a sentenza Corte di Cassazione sez. feriale Penale n. 35665/15 del 18 agosto 2015.
Con la sentenza in esame la Suprema Corte, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato, si è pronunciata in ordine alla natura del reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 74/2000.
L’art 10 d. Lgs. 74/2000 punisce colui il quale al fine di evadere le imposte, occulti o distrugga, in tutto o in parte, la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito.
La vicenda in esame trae origine da una sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona con cui si dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione in relazione al reato contestato di cui all’art 8 D. lgvo 74/2000 e non anche per l’illecito di cui all’art. 10 attesa la protrazione, fino al momento dell’accertamento fiscale, della condotta di occultamento della documentazione contabile e, quindi, la non intervenuta prescrizione della fattispecie giudicata.
Proprio con riferimento alla sentenza di condanna emessa in relazione a tali ultimi fatti, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo come la corte di merito avesse erroneamente eslcuso la decorrenza del termine di prescrizione ( quantomeno per i fatti dell’anno 2004) dovendo ritenere la data della consumazione del reato coincidente con il momento di emissione delle fatture avvenuto nell’anno 2004 e non, invece, con la data dell’accertamento fiscale operato dalla GDF avvenuto nell’anno 2005.
In altri termini, secondo l’impostazione difensiva, non potendosi escludere che l’imputato avesse distrutto le fatture, e non occultato, il reato avrebbe natura istantanea e non permanente.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha precisato che mentre la condotta di distruzione si configura come di natura istantanea poiché si realizza al momento dell’eliminazione materiale della documentazione contabile, quella di occultamento si realizza con il nascondimento della documentazione, rendendola indisponibile agli accertatori, dando luogo ad un reato di natura permanente perché l’obbligo di esibizione perdura fino a quando è consentito il controllo e il reo può far cessare la propria condotta antigiuridica mettendo a disposizione degli accertatori la documentazione contabile.
Appare evidente, tuttavia, che al fine di individuare il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del reato la natura istantanea o permanente del delitto in esame ha solamente rilevanza teorica perché, anche ove si considerasse il reato istantaneo, (dunque la condotta di distruzione delle scritture) la consumazione ai fini della decorrenza del termine prescrizionale non potrebbe comunque essere collocata in data anteriore a quella della verifica fiscale operata dalla GDF.
Infatti, in assenza di prove certe dell’avvenuta distruzione dei documenti in un determinato momento, la condotta dell’occultamento della documentazione, in questa materia, diventa rilevante per il diritto nel momento in cui l’interessato non adempie all’obbligo di esibirla agli accertatori fiscali o di allegarla alla propria dichiarazione contributiva.