Legittimo il deposito di nuovi documenti in appello la cui produzione sia stata irrituale in primo grado
Nota a sentenza Cassazione Civile Sezione tributaria del 19 giugno 2015 n. 12783.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui le parti, contribuenti e uffici, che abbiano omesso di produrre documenti in primo grado, ben possono produrli ed esibirli in secondo grado.
Secondo la Cassazione, in particolare, dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale le parti possono depositare nuovi documenti, dal momento che l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado non rileverebbe.
Ed infatti la Corte, pur ribadendo che il termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice, sottolinea che «nel giudizio di appello davanti alle Commissioni tributarie regionali, le parti hanno facoltà, ai sensi dell’articolo 58, secondo comma del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado».
Sulla base dei richiamati principi, pertanto, ben può ritenersi che nell’ambito del processo tributario, di natura prevalentemente documentale, eccezioni di rito relative alla tardiva o irrituale esibizione di documenti e/o alla conformità o meno dei documenti prodotti, siano eccezioni destinate ad essere disattese e sulle quali non fare affidamento al fine di un buon esito del giudizio.