Cassazione Penale, Sez. III, 11/10/2016, (Ud. 11/10/2016, Dep.16/11/2016), n. 48318
Con la sentenza in esame la Corte ha accolto il ricorso avanzato dal PM avverso la sentenza di proscioglimento dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1 pronunciata nei confronti dell’imputato in ragione dell’applicazione al caso di specie della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
All’imputato era stato contestato di avere effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, consistenti, per lo più, in rottami ferrosi, in assenza del necessario titolo abilitativo. Condotta concretizzata in quattro diversi conferimenti posti in essere nell’arco di circa sei mesi.
Ad avviso del PM tale condotta farebbe venire meno uno degli indice-criterio richiesti dall’art. 131 bis c.p. per l’applicabilità dell’istituto al caso concreto integrando, la condotta reiterata nel tempo ancorché oggetto del medesimo procedimento, “il comportamento abituale” descritto dal Legislatore al comma 3 della norma.
La Corte ha ritenuto di condividere le argomentazioni del PM riprendendo e facendo propri gli approdi giurisprudenziali in materia di abitualità fino ad oggi consolidatisi. Ne consegue che ad escludere l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. concorreranno:
- sia condizioni specifiche di pericolosità criminale che presuppongono un accertamento da parte del giudice (delinquente abituale, professionale o per tendenza);
- sia la commissione di più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità;
- ed infine, la commissione di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate ancorché oggetto di accertamento all’interno del medesimo procedimento.
Ciò significa per le contestazioni quali la gestione illecita di rifiuti che in una sostanziosa percentuali di casi concreti – trattandosi in genere di condotte reiterate – l’istituto di favore in esame non troverà applicazione.
In ogni caso, grazie all’introduzione della c.d. oblazione amministrativa di cui all’art. 318 bis d. lgs. 152/06 a mezzo della L. n. 68/2016 buona parte delle contravvenzioni anche relative a rifiuti pericolosi previste nel decreto legislativo citato, potranno trovare in ogni caso esito definitorio snello e favorevole attraverso il pagamento di una somma di denaro pari ad un quarto della sanzione massima edittale prevista e in caso di assenza di effetti pericolosi o dannosi per l’ambiente.