Report sulle diverse linee guida in materia di estinzione delle contravvenzioni ambientali (art. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006)
Lo scorso novembre è stato pubblicato il primo report del gruppo di lavoro istituito dalle agenzie appartenenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (composto dalle varie ARPA e da ISPRA) per monitorare le “linee guida” pubblicate dalle diverse Procure italiane sul nuovo meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali (art. 318-bis ss. del d.lgs. 152/2006, introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68) e sull’operatività concreta della nuova disciplina.
L’analisi riporta in primo luogo i punti fermi, univocamente valutati dalle diverse Procure italiane: emergono orientamenti largamente condivisi in tema di natura giuridica del verbale di prescrizioni (atto non soggetto al giudice amministrativo), di obbligatorietà della nuova procedura ogni qualvolta essa sia possibile, di rapporti chiaramente distinti tra procedimento di estinzione delle contravvenzioni e provvedimenti degli enti in materia ambientale (es. Province).
Di estremo interesse, più significativamente, le questioni controverse tra le stesse Procure italiane. Emergono difformità di opinioni principalmente con riferimento alla tipologia di contravvenzioni ammesse alla procedura estintiva (in particolare, quelle con pena congiunta di arresto e ammenda), alla valutazione dei concetti di pericolo o danno per l’ambiente, all’applicabilità delle “prescrizioni tecniche asseverate” in relazione a condotte già esaurite o a violazioni meramente formali, alla legittimazione all’incasso delle sanzioni pecuniarie previste da parte degli organi accertatori.
In ragione della lacunosità della normativa e dell’importanza del suo monitoraggio, il gruppo di lavoro è stato confermato per una seconda annualità con lo scopo di valutare l’applicazione concreta delle norme a distanza di un maggiore lasso temporale.