“Via libera alle bonifiche con capitali privati”
Luciano Butti,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2002, n. 16, p. 22
E’ un vero e proprio terremoto quello che si è verificato nel settore delle bonifiche dei siti inquinati per effetto dell’art. 18 del nuovo collegato ambientale. In particolare, è stato disposto come, qualora non possa provvedervi il responsabile dell’inquinamento piuttosto che il proprietario o il detentore dell’area, la realizzazione dell’opera possa essere coperta integralmente da capitali privati. Il soggetto affidatario, che comunque è tenuto a dimostrare preventivamente una serie di garanzie economico-finanziarie, dopo essere entrato in possesso del sito tramite esproprio e averlo bonificato, deve essere posto in grado di “disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico”. Non pochi i punti da chiarire come, ad esempio, la garanzia della procedura a evidenza pubblica, necessaria per l’affidamento, in presenza di un solo progetto.