10.08.2004

“Scarti animali e disciplina sui rifiuti”

Luciano Butti, Fabio Dal Seno,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2004, n. 15, p. 118

Nota a sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2004, n.26851, Pres. Savignano, Rel. Lombardi

Lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali non trattati in assenza della iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti comporta l’applicabilità dei reati previsti dall’art. 51 del D. Lgs. n.22/1997, poiché la esclusione del regime generale dei rifiuti prevista dall’articolo 8, comma 1, del citato decreto n.22/1997 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati deve essere interpretata restrittivamente, e non può, perciò, estendersi agli scarti animali. Il D. Lgs. n.508/1992 deve ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento CE n.1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di raccolta, trasporto, magazzinaggio e altre attività riguardanti i sottoprodotti di origine animale.

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