01.02.2005

“Nuovi ruoli ed estensione dei controlli per la bonifica dei siti inquinati e i rifiuti”

Luciano Butti, Federico Peres,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2005, n. 3, p. 23

L’art.1, comma 29, legge n.308/2004 ha introdotto (solo per i rifiuti destinati allo smaltimento e non già per quelli destinati al recupero) l’obbligo del produttore iniziale di tenere sotto controllo i propri rifiuti sino a quando non si realizza lo smaltimento definitivo. Su questa base, una volta a regime la disposizione, il produttore o detentore dovrà procurarsi – per ottenere un complessivo scarico di responsabilità – il “certificato di avvenuto smaltimento” dei propri rifiuti, il cui percorso andrà, pertanto, tenuto sotto controllo anche dopo il trasferimento al primo stoccaggio intermedio. Un’altra novità dello stesso comma 29 è l’organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti prodotti anche da terzi (soggetti che offrono al produttore dei rifiuti tutti i servizi necessari per la loro corretta gestione e che, talvolta, ne seguono anche gli adempimenti di carattere formale) e del servizio di bonifica dei siti.

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