12.04.2005

“Bonifiche: il principio di precauzione non giustifica un inasprimento dei limiti”

Luciano Butti,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2005, n. 14, p. 74

Con la sentenza 12 novembre 2004, n.695 in materia di bonifiche, i Giudici del TAR Umbria di Perugia hanno richiamato due principi. Il primo, di diretta derivazione dalla disciplina nazionale, riguarda la possibilità, in assenza di “migliori tecniche disponibili a costi accessibili”, di presentare un progetto di bonifica che preveda valori di contaminazione meno rigidi rispetto a quelli previsti dal D.M. n. 471/1999; il secondo, decisamente innovativo, afferma che, in assenza di un effettivo utilizzo dei corpi idrici interessati alla bonifica, il mero richiamo, “in via cautelativa”, del principio di precauzione non è sufficiente a giustificare l’imposizione di un limite di un ordine di grandezza così restrittivo. La sentenza riguarda un caso di contaminazione di falda acquifera da MTBE.

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