18.07.2006

“Qual è il ruolo dell’analisi di rischio nella nuova disciplina sulle bonifiche?”

Luciano Butti,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2006, n. 14, p. 62

Tra i temi da chiarire nella nuova disciplina sulle bonifiche, come riscritta dalla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, l’obbligatorietà o meno dell’analisi di rischio, la competenza per l’approvazione dei progetti e il regime transitorio. Sul primo punto si profila un possibile contrasto, con riferimento a questioni quali il calcolo del rischio cancerogeno, tra le linee guida Apat (più restrittive), le corrispondenti disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 (meno restrittive) e le linee guida ASTM – American Society for Testing and Materials – (più sofisticate, ma, comunque, meno restrittive per i livelli di analisi superiori al primo). Una possibile via d’uscita può essere quella di emendare le linee guida della stessa Agenzia, prevedendo che il valore di riferimento sia pari a 10-6 per singola sostanza e a 10-5 per il rischio cumulato relativo all’insieme delle sostanze cancerogene.

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