06.02.2007

“Disciplinate le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale”

Federico Peres,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24Ore, 2007, n. 3, p. 48

Il comma 996 della legge finanziaria 2007, modificando l’art. 5, legge n.84/1994, ha introdotto espressamente la possibilità di dare corso alle operazioni di dragaggio dei fondali marini anche all’interno di siti di interesse nazionale sottoposti a procedimento di bonifica. In sintesi, vengono distinti i materiali di dragaggio contaminati e pericolosi (rifiuti) da quelli contaminati ma non pericolosi, che non sono rifiuti ove la loro gestione avvenga in conformità alle disposizioni in esame, da quelli non contaminati o che comunque presentano caratteristiche analoghe al sito di prelievo e idonee rispetto a quello di destinazione, che non sono rifiuti a patto che la loro gestione avvenga in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in esame. Questi ultimi possono essere reimmessi in mare o riutilizzati per formare terreni costieri o per il ripascimento degli arenili. Disposizioni anche su tracciabilità dei rifiuti e obiettivi di raccolta differenziata.

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