“Rifiuti contenenti idrocarburi: introdotti ulteriori chiarimenti sui “limiti di qualificazione”
Marina Zalin,
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2010, n. 21, p. 61.
Il D.M. 4 agosto 2010, introduce modifiche alla tabella A2 dell’Allegato A al decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, relative alla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi. In particolare, ai fini dell’assegnazione della caratteristica di cancerogenicità, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), afferma che per poter classificare un rifiuto di questo tipo, con la caratteristica di pericolo cancerogeno, è necessario effettuare la ricerca dei makers di cancerogenicità, di cui alla direttiva 67/548/CEE e succ. mod. e int., cioè di alcune sostanze specifiche assunte come indicatori.
Le concentrazioni indicate nella tabella A”, D.M. 7 novembre 2008, sono riferite ai limiti di quantificazione che il metodo di analisi utilizzato dal laboratorio deve essere in grado di raggiungere e non indicano la concentrazione limite dei maker, superata la quale il rifiuto è da classificare pericoloso.