“Secondo il Consiglio di Stato la FOS è un rifiuto speciale”
Federico Peres,
Ambiente & Sicurezza – Rifiuti e Bonifiche, Il Sole 24 Ore, 2013, n. 3, p. 91.
Ai fini di applicare il pagamento della “ecotassa” introdotta con la legge n. 549/1995, la delibera della giunta regionale della Toscana n. 643/2009 aveva qualificato la frazione organica stabilizzata (cosiddetta “FOS”) come <>. In prima battuta, il TAR Toscana aveva ritenuto illegittima la delibera in quanto la FOS costituiva, in realtà, un “rifiuto speciale”, in considerazione di quanto previsto dall’art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia 31 ottobre 2012, n. 5566/2012, nel confermare la sentenza del TAR Toscana, ha, inoltre, sottolineato che qualificare la FOS come rifiuto urbano è contrario a plurimi elementi di interpretazione dell’art. 184.