12.02.2014

Combustione illecita di rifiuti

La legge 6 febbraio 2014, n. 6 – in vigore dal 9 febbraio 2014 – di conversione del D.l. 136/2013 ha introdotto un nuovo reato penale ex art. 256 bis dlgs 152/06: “Combustione illecita di rifiuti”. La norma prevede la pena della reclusione da due a cinque anni per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e della reclusione da tre a sei anni se si tratta di rifiuti pericolosi.
La nuova norma prevede altresì, oltre alla confisca dei mezzi utilizzati, che il responsabile sia tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
La legge di conversione prevede poi l’estensione delle sanzioni anche alle condotte di reato di attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256, Dlgs 152/2006) e di traffico illecito di rifiuti (art. 259, Dlgs 152/2006) qualora finalizzate alla successiva combustione illecita di rifiuti.
Nel caso in cui il delitto sia commesso nell’ambito di attività d’impresa o attività comunque organizzata, il titolare dell’impresa o responsabile dell’attività organizzata risponde anche per omessa vigilanza sugli autori materiali del delitto e all’ente si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2, D.lgs 231/2001 sulla responsabilità ambientale delle persone giuridiche per fatto di dipendenti e collaboratori.

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