Corte di Giustizia UE: novità sull’interpretazione della nozione di “rifiuto”
Non è rifiuto un carico di gasolio restituito dall’acquirente al venditore in quanto accidentalmente miscelato con un’altra sostanza, a condizione che il soggetto cui è restituito abbia realmente l’intenzione e la possibilità di reimmettere sul mercato tale carico anche se miscelato con un altro prodotto, circostanza da verificarsi in concreto in relazione ai profili tanto tecnici quanto economici del caso.
Queste le conclusioni della Corte di Giustizia Ue nell’interessante sentenza del 12 dicembre 2013 resa nelle cause riunite C-241/12 e C-242/12.
Si trattava, nel caso di specie, di un carico di gasolio divenuto inadatto — a seguito di un’accidentale miscelazione con gas estranei durante il trasporto — all’uso previsto dal cliente belga, e quindi restituito al fornitore olandese.
Gli aspetti più rilevanti della sentenza con riferimento alla nozione di rifiuto riguardano, a nostro avviso:
i) il concetto di “obbligo di disfarsi”, da valutarsi con rigore e che sussiste soltanto ove si sia in presenza di un obbligo specifico oppure ove il bene non presenti né possa presentare alcuna utilità per il detentore, “obbligato”, appunto, a disfarsene;
ii) il concetto di “intenzione di disfarsi”, aspetto che il Giudice è tenuto a valutare alla luce del complesso delle circostanze del caso di specie, e dei profili tecnici ed economici rilevanti;
iii) la rilevanza della conformità della sostanza ai criteri per la commercializzazione anche ad esito dell’accidentale miscelazione.