12.02.2014

Inerti da demolizione – Cassazione Penale

Con una prima pronuncia, la Corte ha ribadito che «gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo (erano previsti come rifiuti speciali già dall’art. 7, comma 3, lett. b) del decreto Ronchi) e vanno distinti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo. La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il D.Lgs. n. 152/2006» (Cass. Penale, sez. III, 9 aprile 2013, n. 16186); più recentemente, invece, ha escluso la possibilità di qualificare tale materiale come sottoprodotto in quanto «il materiale lavorato dal frantumatore non deriva da un processo di produzione, bensì da una demolizione di edificio, che non può qualificarsi processo di produzione perché in seguito sarà costruito un nuovo edificio, non essendo la demolizione il prodromo di una costruzione, giacché questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni» e, pertanto, non viene soddisfatta la prima condizione prevista dall’art. 184 bis d.lg. n. 152/2006 (sentenza 15 ottobre 2013, n. 42342).

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