24.03.2014

Il T.A.R. Veneto interviene in tema di legittimità di un ordine di bonifica imposto alla società incorporante, limiti tabellari e qualifica delle acque di falda emunte

Con la sentenza 25 febbraio 2014 n. 255 il T.A.R. Veneto, in merito al rapporto tra incorporazione di società e responsabilità ambientale, dopo aver affermato che la fusione per incorporazione determina una situazione giuridica corrispondente alla successione universale e che l’inquinamento è una «situazione permanente», ha riconosciuto in capo alla società incorporante «un obbligo di bonifica e ripristino ambientale di contenuto corrispondente a quello che sarebbe spettato alla Società incorporata se non si fosse estinta». La pronuncia ha poi riguardato ulteriori aspetti, quali l’individuazione dei limiti tabellari di riferimento per la contaminazione dei suoli in funzione della destinazione d’uso dell’area, nonché la qualifica delle acque emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e bonifica.

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