“Impianti STIR. Triturazione e vagliatura rifiuti urbani”
Attilio Balestreri,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2014, n. 23, p. 78.
Nota a sentenza Consiglio di Stato, sezione V, 23 ottobre 2014, n. 5242, Pres. Pajno, Est. Saltelli.
Benché il rifiuto prodotto dall’attività di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria possa essere considerato come un rifiuto nuovo in quanto realizzato negli stabilimenti per la tritovagliatura e l’imballaggio STIR (quali nuovi produttori di rifiuti ex art. 183, D.Lgs. n. 152/2006), lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e, come tale, è sottoposto al principio dell’autosufficienza regionale per il relativo smaltimento.
Pertanto, i rifiuti provenienti dagli STIR ai quali è attribuito il codice 19 continuano a essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani, ma ai soli fini dello smaltimento. Questo vincolo non opera qualora siano conferiti a impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero.
Per la versione integrale della Rivista clicca qui.