“Conferimento di rifiuti e onere di diligenza”
Alessandro Kiniger,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2015, n. 3, p. 87.
Nota a sentenza TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 25 novembre 2014, n. 1294, Pres. De Zotti, Est. Gambato Spisani.
Il principio di buona fede è pacificamente applicabile all’interpretazione degli atti amministrativi. Da ciò deriva la necessità di tener conto della figura giuridica del gestore ambientale quale risulta dalle norme: da un lato, egli è un imprenditore, che ha interesse a svolgere la propria attività con celerità e sicurezza; dall’altro lato, è un imprenditore del settore, come tale tenuto a conoscere la relativa disciplina, anche se non con il grado di approfondimento proprio del giurista di professione.
I controlli sulle autorizzazioni che l’ordinaria diligenza pone in capo al gestore ambientale hanno carattere solo documentale: in primo luogo, deve accertare che la documentazione autorizzativa richiesta esista; in secondo luogo non è tenuto a interrogarsi su eventuali invalidità o illegittimità non immediatamente percepibili, ma deve poter riconoscere un falso grossolano; in terzo luogo, è tenuto a verificare che i documenti necessari gli siano effettivamente esibiti tutti.
Se, pertanto, il titolo autorizzativo controllato subordina espressamente la propria validità ad altre formalità, il gestore/imprenditore dovrà prendere visione e verificare tutti gli ulteriori documenti necessari.
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