“Procedimento di bonifica attivato spontaneamente”
Alessandro Kiniger,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2015, n. 3, p. 86.
Nota a sentenza TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 27 giugno 2014, n. 737, Pres. De Zotti, Est. Gambato Spisani.
Ai sensi dell’art. 245, D.Lgs. n. 152/2006, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale «possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili». La procedura indicata, proprio perché fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell’area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l’adesione dell’interessato, sicché, qualora sopravvenga l’indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta e l’amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti a imporre misure correlate all’attuazione di interventi programmati ai sensi del citato art. 245.
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