07.04.2015

Il Giudice dell’Unione Europea si pronuncia: l’onere di bonifica è a carico del soggetto inquinatore

Con sentenza n. 534 del 4 marzo 2015, la CGE si è pronunciata in merito alla questione sollevata dal Consiglio di Stato, relativamente all’eventuale contrasto tra i principi comunitari tra cui il “chi inquina paga” e l’ordinamento interno, in materia di onere di bonifica. A tal proposito la Corte ha confermato l’autonomia del diritto interno rispetto a quello dell’Unione, di conseguenza non vi è obbligo di applicazione diretta del principio “chi inquina paga” bensì ogni Stato ha la possibilità – basandosi su tale principio – di avere un’autonomia legislativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale. Relativamente al soggetto onerato dalla bonifica, la Corte ha ribadito la centralità del c.d. “nesso di causa” tale per cui deve esserci una concreta connessione tra l’attività posta in essere dall’operatore e il danno verificatosi. In caso contrario, la bonifica non può essere imposta dall’Autorità al proprietario di tale sito, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione degli interventi.

Torna all'elenco