06.05.2015

“Rifiuti e forme speciali di gestione e prezzo “antieconomico””

Luca Montemezzo,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2015, n. 8, p. 94.

Nota a sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 marzo 2015, n. 770, Pres. Cavallari, Est. Moro.
L’art. 191 d. lgs. n. 152/06, prevede che “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere … il Sindaco può emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”; tuttavia al privato destinatario dell’ordinanza deve essere arrecato il minor sacrificio possibile. Il che comporta l’obbligo di non imporre, attraverso il ricorso ai poteri extra ordinem, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso. Il provvedimento contingibile ed urgente non può infatti giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall’Amministrazione al privato dovendo, all’obbligo di proseguire nell’espletamento del servizio, essere connessa la corresponsione di un giusto compenso per il destinatario del provvedimento. L’imposizione di una prestazione a un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato determinerebbe, infatti, un ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata a beneficio della p.a. con violazione dei principi desumibili dall’art. 41 Cost.

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