“Rifiuti. Inosservanza delle prescrizioni autorizzative e principio di offensività”
Attilio Balestreri,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2015, n. 11, p. 94.
Nota a sentenza Cassazione penale, sez. III, 13 marzo 2015, n. 10732.
Il reato di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 è reato formale di pericolo integrato dall’esercizio dell’attività in violazione delle prescrizioni autorizzative. Non è dunque richiesto che la condotta sia anche idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per l’ambiente. Questi i principali assunti della sentenza commentata, resa in un caso in cui la difesa dell’imputato aveva dimostrato l’insussistenza di pregiudizio concreto per l’ambiente e la possibilità dell’impianto di operare correttamente anche oltre i limiti previsti nell’autorizzazione. Nella sentenza, la Suprema Corte si sofferma anche sul principio di offensività statuendo che esso non risulterebbe violato da tale interpretazione del disposto normativo.
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