21.09.2015

Parte IV del d.lg. 152/2006: modificate le definizioni di raccolta, produttore di rifiuti e deposito temporaneo

L’art. 11 comma 16-bis del d.l. 78/2015 (“Misure finanziarie enti territoriali” – d.l. convertito, con modificazioni, in l. 125/2015), ha confermato le modifiche alle definizioni di raccolta, produttore di rifiuti e deposito temporaneo, inizialmente introdotte dal d.l. 92/2015. Se la nuova definizione di “raccolta” si limita ad includere (in parte contraddittoriamente) anche il «deposito preliminare alla raccolta», la definizione di produttore di rifiuti è stata estesa anche al soggetto al quale la produzione «sia giuridicamente riferibile». Sul punto, in attesa dell’applicazione da parte della giurisprudenza o di un chiarimento ministeriale, c’è chi sostiene che nei contratti d’appalto il committente debba, da oggi, essere sempre qualificato produttore del rifiuto; per contro, si può dissentire osservando che la modifica recepisce il più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il committente non è sempre produttore, ma può esserlo, a seguito di una valutazione da condurre caso per caso, tenuto conto in particolare delle previsioni contrattuali. In tema di deposito temporaneo le novità sono duplici; innanzitutto all’attività di «raggruppamento» è stata affiancata quella di «deposito preliminare alla raccolta»; in secondo luogo, è stato specificato il concetto di «luogo in cui gli stessi [i rifiuti] sono prodotti», che deve oggi essere inteso quale «l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti»; se la specificazione non rappresenta una novità assoluta, sembra perlomeno idonea ad estinguere il dibattito tra chi, restrittivamente, individuava il luogo di produzione nel mero piè di impianto e chi, invece, lo riferiva ad un’area più estesa, corrispondente all’intera superficie produttiva.

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