“Concessionario del servizio rifiuti. Canone contrattuale”
Luca Montemezzo,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2016, n. 5, p. 103.
Nota a sentenza Consiglio di Stato, 27 novembre 2015, n. 5375, pres. Saltelli, est. Guadagno.
Ai sensi dell’art. 44 comma 4, l. 23 dicembre 1994, n. 724 per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi o forniture, è obbligatoria l’inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione; conseguentemente sono nulle le clausole contrattuali che escludono la revisione del canone e si verifica l’eterointegrazione della disciplina di gara ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cc., ma questo principio non comporta anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti; la posizione dell’appaltatore è quindi di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria, poiché questa è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato; i risultati del procedimento di revisione prezzi sono quindi espressione di facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge; al tempo stesso la posizione dell’appaltatore assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l’Amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, abbia riconosciuto la sua pretesa, vertendosi solo allora in tema di quantum del compenso revisionale.
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