“Gestione non autorizzata di rifiuti. Nozione di “occasionalità””
Luca Montemezzo,
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2016, n. 5, p. 102.
Nota a sentenza Cassazione penale, sez. III, 8 febbraio 2016, n. 4931, pres. Ramacci, est. Riccardi.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale. In sintesi, la condotta sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 226 del medesimo Decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Nella specie, risulta che il trasporto ed il conseguente commercio di rifiuti ferrosi sia stato effettuato in un’unica occasione; tuttavia, tali condotte, lungi dall’essere connotate da assoluta occasionalità, denotano un minimum di organizzazione, atteso che la raccolta di ben 380 kg. di rifiuti metallici implica una preliminare fase di raggruppamento e cernita dei soli metalli, il trasporto di un tale consistente quantitativo di rifiuti necessita di un apposito veicolo, adeguato e funzionale al contenimento degli stessi, ed il commercio è evidentemente finalizzato all’ottenimento di un profitto.
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